Trasporto Bagagli, Bici, Monopattini e Animali
Il viaggiatore può portare gratuitamente, sia a bordo del treno sia a bordo dell’autobus, un collo di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25.
Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice.
I bagagli possono essere trasportati sul mezzo sociale a condizione che siano posti negli spazi a ciò riservati, laddove presenti, non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale e non danneggino il mezzo sociale.
I bagagli devono essere sempre sotto la custodia del viaggiatore. Ferrotramviaria risponde, difatti, solo dei danni derivanti da propria responsabilità.
Non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi o eccessivamente ingombranti, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante.
Trasporto bagagli da e per la Fermata Aeroporto
Il viaggiatore che abbia come origine o destinazione del proprio viaggio la Fermata Aeroporto può portare gratuitamente a bordo del treno bagagli, per un numero massimo di tre a persona, senza limiti di dimensione e peso e senza costi aggiuntivi, purché non arrechino disturbo o danno agli altri passeggeri.
Il trasporto delle biciclette al seguito è gratuito ed è consentito, su treni e autobus, nel rispetto delle seguenti disposizioni, finalizzate a garantire la sicurezza dei viaggiatori, del personale e dei mezzi di trasporto.
Disposizioni generali
- Su tutti i treni e su tutti gli autobus è consentito il trasporto di biciclette pieghevoli, anche a pedalata assistita (e-bike), con o senza l'utilizzo dell'apposita sacca, purché di dimensioni non superiori a cm 110 × 70 × 30 e tali da non arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori;
- Per tutti gli altri modelli di biciclette, comprese quelle elettriche non pieghevoli, il trasporto è consentito su tutti i treni, purché la lunghezza della bicicletta non superi i 2 metri. Non sono ammessi tandem e/o rimorchi.
- Il possessore della bicicletta è tenuto ad effettuare personalmente le operazioni di carico, sistemazione e scarico della stessa, attenendosi alle richieste e alle avvertenze del personale aziendale;
- Il trasporto delle biciclette è subordinato alla disponibilità di spazio a bordo e al rispetto delle indicazioni impartite dal personale aziendale. L'Azienda si riserva di non autorizzare il trasporto qualora non sussistano condizioni adeguate di sicurezza o di disponibilità di posti.
Disposizioni specifiche per il trasporto delle biciclette non pieghevoli
- La bicicletta non pieghevole può essere trasportata esclusivamente sui treni individuati dall'Azienda. Il trasporto è ammesso in ragione di una bicicletta per passeggero e non oltre il numero massimo consentito.
- Sui treni attrezzati, il trasporto è consentito nei limiti dei posti disponibili nelle rastrelliere. Per accedere a tali treni con la bicicletta al seguito, il viaggiatore dovrà utilizzare esclusivamente la porta contraddistinta dal pittogramma raffigurante una bicicletta.
- Sui treni non muniti di rastrelliere, o ad esaurimento dei posti nelle stesse, la bicicletta può essere sistemata negli spazi disponibili, fino ad un massimo di due biciclette. In tale ipotesi la bicicletta deve essere presidiata dal viaggiatore, sotto la sua diretta responsabilità, che ne assicura il corretto posizionamento e il fermo, preferibilmente in corrispondenza della postazione adibita al trasporto dei disabili in carrozzina, se non occupata. In tal caso, l'accesso dovrà avvenire utilizzando la porta contraddistinta dall'apposito pittogramma dei disabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni del personale. Qualora la postazione sia occupata o si renda necessario destinarla ad un viaggiatore in carrozzina, la bicicletta deve essere presidiata dal viaggiatore, sotto la sua diretta responsabilità e collocata in modo da non costituire intralcio o pericolo.
- Non è consentito il trasporto di biciclette nell'ambito di gruppi organizzati in numero superiore alla disponibilità dei posti.
- I bambini di età inferiore ai 14 anni possono salire sui treni con la bicicletta soltanto se accompagnati da un adulto.
- Il viaggiatore che intenda trasportare una bicicletta non pieghevole deve rivolgersi al Capo Treno per ricevere le istruzioni relative alla porta da utilizzare e alle operazioni di carico e scarico, nonché per la regolarizzazione del trasporto, ove prevista. Qualora, per indisponibilità di posti o per altre esigenze di sicurezza, il trasporto non venga autorizzato, il viaggiatore dovrà collocare la bicicletta negli appositi spazi presenti nelle stazioni e fermate oppure attendere il successivo convoglio abilitato al trasporto delle biciclette.
- Durante il trasporto non è consentito lasciare oggetti o bagagli sulla bicicletta o negli spazi adibiti al trasporto della stessa.
- Il viaggiatore è responsabile del corretto posizionamento della bicicletta e deve adottare tutte le cautele necessarie affinché la stessa non costituisca intralcio o pericolo per gli altri viaggiatori, per il personale, per il materiale ferroviario o automobilistico, per la circolazione a bordo e per le operazioni di salita e discesa.
- Non è consentito sostare sulle piattaforme o negli spazi destinati alla salita e alla discesa dei passeggeri, né ostruire porte, corridoi, uscite di emergenza o altri passaggi.
- È opportuno raggiungere la stazione alcuni minuti prima dell'orario previsto per la partenza del treno, al fine di effettuare agevolmente le operazioni di carico e sistemazione della bicicletta.
- Durante il viaggio, i possessori delle biciclette devono attenersi a eventuali ulteriori istruzioni impartite dal personale, direttamente o mediante annunci sonori. In caso di eccessivo affollamento delle vetture, il personale può invitare i viaggiatori con biciclette al seguito ad attendere un convoglio successivo.
- In caso di emergenza o di necessità di evacuazione del treno, le biciclette devono essere lasciate a bordo oppure, in caso di uscita dalle stazioni, collocate in luogo opportuno, in modo da non intralciare gli altri viaggiatori. Se recuperabili, saranno restituite ai proprietari dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento di identità.
Sicurezza delle batterie e responsabilità del viaggiatore
Il trasporto delle biciclette elettriche e delle relative batterie deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa applicabile e delle disposizioni impartite dal personale aziendale.
La ricarica delle batterie delle biciclette elettriche a bordo è consentita esclusivamente presso le postazioni di ricarica dedicate, ove presenti, e secondo le modalità previste per il loro utilizzo. È vietato utilizzare a tale scopo le prese elettriche ordinarie o di cortesia presenti a bordo, non espressamente destinate alla ricarica delle batterie delle biciclette.
Il viaggiatore è tenuto a utilizzare le postazioni dedicate nel rispetto delle relative istruzioni e a non effettuare operazioni di ricarica in assenza di tali postazioni.
Sanzioni e custodia
Resta ferma la responsabilità del viaggiatore che acceda al treno con una bicicletta di qualsiasi tipologia per i danni che la stessa possa provocare al Vettore, al relativo personale o a terzi, anche in conseguenza di un posizionamento non corretto, nonché in caso di combustione o esplosione della batteria, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Tale previsione non esclude né limita l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, comprese quelle previste dall'art. 2051 del Codice civile, ove ne ricorrano i presupposti.
Le infrazioni relative alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario, ove previste, sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite dal D.P.R. 753/1980 e successive modificazioni, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Ferrotramviaria S.p.A. non effettua attività di custodia delle biciclette lasciate in sosta presso le stazioni e le fermate e, pertanto, non assume obblighi di custodia né garantisce l'assenza di danni o furti, fatti salvi gli eventuali obblighi e le responsabilità previsti dalla legge.
Il trasporto dei monopattini al seguito è gratuito ed è consentito su tutti i treni e sugli autobus, con o senza l'utilizzo di un'apposita sacca, purché le dimensioni non siano superiori a cm 120 × 80 × 45 e il mezzo non costituisca pericolo o arrechi disagio agli altri viaggiatori.
Disposizioni per il trasporto
- Il monopattino deve essere spento e ripiegato prima di salire sul mezzo di trasporto.
- Il possessore deve effettuare personalmente le operazioni di carico, sistemazione e scarico, attenendosi alle richieste e alle avvertenze del personale aziendale.
- Il monopattino deve essere collocato negli spazi disponibili, in modo da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione a bordo, per le operazioni di salita e discesa e per l'accesso alle uscite di emergenza.
- Non è consentito sostare sulle piattaforme o negli spazi destinati alla salita e alla discesa dei passeggeri, né ostruire porte, corridoi o passaggi.
- Il trasporto è subordinato alla disponibilità di spazio a bordo e alle condizioni di sicurezza. Il personale può non autorizzare il trasporto o richiedere al viaggiatore di attendere un mezzo successivo qualora non sia possibile garantire condizioni adeguate.
- Il viaggiatore è responsabile del corretto posizionamento del monopattino e deve adottare tutte le cautele necessarie affinché lo stesso non costituisca intralcio o pericolo per gli altri viaggiatori, per il personale, per il materiale ferroviario o automobilistico, per la circolazione a bordo e per le operazioni di salita e discesa.
Sicurezza delle batterie e divieto di ricarica
Il viaggiatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi connessi alla batteria e a rispettare le disposizioni di sicurezza impartite dal personale aziendale.
È vietato ricaricare a bordo le batterie dei monopattini elettrici, sia mediante le prese elettriche ordinarie o di cortesia sia mediante altri collegamenti elettrici presenti sul mezzo di trasporto (ad esempio presso le postazioni di ricarica dedicate alle biciclette).
Sanzioni e custodia
Resta ferma la responsabilità del viaggiatore che acceda al treno con un monopattino per i danni che lo stesso possa provocare al Vettore, al relativo personale o a terzi, anche in conseguenza di un posizionamento non corretto, nonché in caso di combustione o esplosione della batteria, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Tale previsione non esclude né limita l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, comprese quelle previste dall'art. 2051 del Codice civile, ove ne ricorrano i presupposti.
Le infrazioni relative alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario, ove previste, sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite dal D.P.R. 753/1980 e successive modificazioni, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Ferrotramviaria S.p.A. non effettua attività di custodia dei monopattini lasciati in sosta presso le stazioni e le fermate e, pertanto, non assume obblighi di custodia né garantisce l'assenza di danni o furti, fatti salvi gli eventuali obblighi e le responsabilità previsti dalla legge.
A bordo dei treni e degli autobus è consentito il trasporto gratuito di animali domestici di piccola taglia, custoditi in appositi trasportini di dimensioni non superiori a cm 75x50x25 e di peso non eccedente i 10 kg.
Il trasporto di tali contenitori è regolamentato come il trasporto dei bagagli.
Gli animali domestici di taglia medio-grande possono viaggiare gratuitamente, purché muniti di:
- museruola;
- guinzaglio;
- certificato di iscrizione all’anagrafe canina;
- libretto sanitario del cane.
Tutti i cani da assistenza viaggiano gratuitamente su tutti i treni e autobus. Per i cani da assistenza è necessario portare con sé il certificato di addestramento, rilasciato da un centro cinofilo o da un istituto di riferimento su carta intestata o con timbro leggibile. Il certificato deve attestare che si tratta di un cane di servizio e può essere richiesto dal personale di bordo.
Per i cani guida che accompagnano passeggeri con disabilità visiva, non è richiesta alcuna certificazione.
In ogni modo, il trasporto di animali è consentito in condizioni tali da impedirne la loro libera circolazione sul mezzo.
In nessun caso gli animali possono occupare un posto a sedere. I proprietari di animali domestici sono responsabili del comportamento degli animali e devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché essi non arrechino disturbo agli altri utenti del servizio.
In mancanza, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante, potranno essere allontanati dai mezzi sociali.